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Costruire nei pressi di un elettrodotto Pubblico la risposta ad un quesito che una giovane coppia, di futuri sposi, mi ha posto relativamente allacquisto di una casa, con terreno di pertinenza, nei pressi di un elettrodotto da 380Kv. Per una risposta esauriente mi sono rivolto ad un esperto del settore di Volpago del Montello. Di seguito la risposta: Abitare a 150/200 mt da un elettrodotto da 380Kv porta indubbiamente degli squilibri a livello fisiologico. I disturbi sono di doppia natura: il primo, elettrico, si può schermare con gabbia di metallo che scarica a terra o delle piante sempreverdi interposte tra labitazione e lelettrodotto.; il secondo, magnetico, è di difficile soluzione perché condizionato dalla portata reale dellelettrodotto e dalla struttura che si costruirà. Se i clienti non hanno alternative conviene sicuramente fare una rilevazione strumentale del sito con la quale, in caso di valori sopra i limiti consentiti per legge, ci si può rivalere contro lente erogatore (enel), sono comunque percorsi lunghi e faticosi. Altro elemento da considerare sono le caratteristiche peculiari dei committenti: come coppia giovane si può presumere una alta propensione a figliare; per i nostri cuccioli la velocità di replicazione del DNA e costruzione di nuove cellule è molto alta e quindi un disturbo così considerevole del campo elettromagnetico naturale porta con sé inevitabili conseguenze. Cè da considerare che noi siamo la risultante di innumerevoli inevitabili conseguenze figlie del contesto e del periodo in cui si vive. Si può definire provvidenza. Ciò nonostante siamo anche dotati del libero arbitrio che può portarci a intraprendere una scelta piuttosto che unaltra. In base a quanto scritto consiglierei ai tuoi clienti di non costruire in quel posto. Se i clienti persistono nella richiesta un diniego da parte tua può solo peggiorare la situazione in quanto rivolgendosi ad altri costruiranno lo stesso, senza considerare possibili rimedi migliorativi. Il fotovoltaico diventerà obbligatorio per tutte le nuove costruzioni. La legge finanziaria 2007, al comma 350 dell`articolo unico, (L. 27.12.2006, n. 296), ha modificato ed innovato l`articolo 4 del TU edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) sui contenuti del Regolamento edilizio, imponendo di inserire nei Regolamenti edilizi comunali l`obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici ai fini del rilascio dei permessi di costruire. Il Regolamento edilizio deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. A seguito dell`introduzione del nuovo comma 1-bis all`articolo 4 del TU edilizia sarà obbligatorio per i Comuni stabilire nel Regolamento edilizio che il permesso di costruire di un nuovo edificio è subordinato all`installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in linea con la politica di incentivazione dell`edilizia sostenibile che caratterizza anche altri interventi normativi previsti nella legge 296/2006. Prevede, infatti, la novella legislativa che «Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l`installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa». In attesa che i Comuni modifichino i Regolamenti edilizi in conformità a quanto previsto dal citato comma 350 dell`articolo unico della legge finanziaria 2007, l`installazione di pannelli fotovoltaici non può ancora qualificarsi come un obbligo, quanto invece come una facoltà rimessa alla discrezionalità degli istanti.